Esodo Capitolo 21 – la Legislazione
Esodo – Capitolo 21 – la Legislazione
Leggi sugli schiavi
[1]Queste sono le norme che tu esporrai loro. [2]Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto. [3]Se è entrato solo, uscirà solo; se era coniugato, sua moglie se ne andrà con lui. [4]Se il suo padrone gli ha dato moglie e questa gli ha partorito figli o figlie, la donna e i suoi figli saranno proprietà del padrone ed egli se ne andrà solo. [5]Ma se lo schiavo dice: Io sono affezionato al mio padrone, a mia moglie, ai miei figli; non voglio andarmene in libertà, [6]allora il suo padrone lo condurrà davanti a Dio, lo farà accostare al battente o allo stipite della porta e gli forerà l’orecchio con la lesina; quegli sarà suo schiavo per sempre.
[7]Quando un uomo venderà la figlia come schiava, essa non se ne andrà come se ne vanno gli schiavi. [8]Se essa non piace al padrone, che così non se la prende come concubina, la farà riscattare. Comunque egli non può venderla a gente straniera, agendo con frode verso di lei. [9]Se egli la vuol dare come concubina al proprio figlio, si comporterà nei suoi riguardi secondo il diritto delle figlie. [10]Se egli ne prende un’altra per sé, non diminuirà alla prima il nutrimento, il vestiario, la coabitazione. [11]Se egli non fornisce a lei queste cose, essa potrà andarsene, senza che sia pagato il prezzo del riscatto.
Omicidio
[12]Colui che colpisce un uomo causandone la morte, sarà messo a morte. [13]Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo dove potrà rifugiarsi. [14]Ma, quando un uomo attenta al suo prossimo per ucciderlo con inganno, allora lo strapperai anche dal mio altare, perché sia messo a morte.
[15]Colui che percuote suo padre o sua madre sarà messo a morte.
[16]Colui che rapisce un uomo e lo vende, se lo si trova ancora in mano a lui, sarà messo a morte.
[17]Colui che maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte.
Colpi e ferite
[18]Quando alcuni uomini rissano e uno colpisce il suo prossimo con una pietra o con il pugno e questi non è morto, ma debba mettersi a letto, [19]se poi si alza ed esce con il bastone, chi lo ha colpito sarà ritenuto innocente, ma dovrà pagare il riposo forzato e procurargli le cure.
[20]Quando un uomo colpisce con il bastone il suo schiavo o la sua schiava e gli muore sotto le sue mani, si deve fare vendetta. [21]Ma se sopravvive un giorno o due, non sarà vendicato, perché è acquisto del suo denaro.
[22]Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. [23]Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita: [24]occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, [25]bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido.
[26]Quando un uomo colpisce l’occhio del suo schiavo o della sua schiava e lo acceca, gli darà la libertà in compenso dell’occhio. [27]Se fa cadere il dente del suo schiavo o della sua schiava, gli darà la libertà in compenso del dente.
[28]Quando un bue cozza con le corna contro un uomo o una donna e ne segue la morte, il bue sarà lapidato e non se ne mangerà la carne. Però il proprietario del bue è innocente.
[29]Ma se il bue era solito cozzare con le corna gia prima e il padrone era stato avvisato e non lo aveva custodito, se ha causato la morte di un uomo o di una donna, il bue sarà lapidato e anche il suo padrone dev’essere messo a morte. [30]Se invece gli viene imposta una compensazione, egli pagherà il riscatto della propria vita, secondo quanto gli verrà imposto. [31]Se cozza con le corna contro un figlio o se cozza contro una figlia, si procederà nella stessa maniera.
[32]Se il bue colpisce con le corna uno schiavo o una schiava, si pagheranno al padrone trenta sicli d’argento e il bue sarà lapidato.
[33]Quando un uomo lascia una cisterna aperta oppure quando un uomo scava una cisterna e non la copre, se vi cade un bue o un asino, [34]il proprietario della cisterna deve dare l’indennizzo: verserà il denaro al padrone della bestia e l’animale morto gli apparterrà.
[35]Quando il bue di un uomo cozza contro il bue del suo prossimo e ne causa la morte, essi venderanno il bue vivo e se ne divideranno il prezzo; si divideranno anche la bestia morta. [36]Ma se è notorio che il bue cozzava gia prima e il suo padrone non lo ha custodito, egli dovrà dare come indennizzo bue per bue e la bestia morta gli apparterrà.
Furti di animali
[37]Quando un uomo ruba un bue o un montone e poi lo scanna o lo vende, darà come indennizzo cinque capi di grosso bestiame per il bue e quattro capi di bestiame per il montone.